Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Costituzione, natura, ruolo e finalità della Comunità Montana
1. Dall’unione dei comuni montani di Campodimele, Lenola e Monte San Biagio e dei comuni parzialmente montani di Fondi Sperlonga e Terracina, i cui territori ricadono nella zona omogenea XXII delimitata dall’articolo 5, comma 1, sub b), dell’allegato A alla legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni, è costituita la Comunità Montana XXII “DEGLI AURUNCI E AUSONI”, di seguito denominata Comunità Montana, ente locale dotato di autonomia statutaria nell’ambito delle leggi statali e regionali, avente la finalità di promuovere la valorizzazione della zona montana ricompresa nel proprio ambito territoriale e di perseguire l’armonico riequilibro delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l’esercizio di funzioni proprie o delegate e l’esercizio associato delle funzioni comunali.
2. Nell’ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate, la Comunità Montana è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la repubblica.
3. La Comunità Montana definisce i propri organi, i servizi e gli uffici secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.
4. La Comunità Montana collabora con lo stato, la provincia, regione ed enti strumentali, i comuni e le altre comunità montane e con le forme di aggregazione e unione tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
5. La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.
Articolo 2
Territorio, popolazione e sede.
1. Il territorio della Comunità Montana é costituito dall’insieme dei territori classificati montani dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all’articolo 1.
2. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi il territorio della Comunità Montana é ripartito nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica individuate dall’articolo 4, della legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni.
3. La popolazione della Comunità Montana é costituita dall’insieme della popolazione residente sui territori classificati montani dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all’articolo 1.
4. La Comunità Montana XXII opera nei locali della ex XVI Comunità Montana in via del Mare, 10 LENOLA.
Articolo 3
Stemma e Gonfalone
1. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comunità Montana XXII DEGLI AURUNCI E AUSONI” e con lo stemma ed il gonfalone costituiti da uno scudo merlato in cui nella merlatura vengono indicati i colori dei comuni aderenti ed al centro dello scudo un’aquila su monte verde il tutto a sfondo azzurro.
2. L’uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.
Articolo 4
Funzioni
1. La Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e di perseguire l’armonico riequilibro delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l’esercizio delle funzioni ad essa specificamente attribuite dalla legge statale e regionale e quelle ad essa delegate dalla regione, dalla provincia e dai comuni.
2. Spetta alla Comunità Montana l’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione nonché la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. La Comunità Montana può altresì esercitare, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, ogni altra attività di pubblico interesse per la zona ricompresa nel proprio ambito territoriale che la legge non abbia devoluto in via esclusiva ad altri enti.
Articolo 5
Programmazione
1. La Comunità Montana nell’esercizio delle proprie funzioni e di quelle ad essa attribuite o delegate:
informa la propria attività al metodo della programmazione in termini pluriennali, annuali e per progetti;
assicura la imparzialità e oggettività delle scelte, l’utilizzazione rigorosa delle risorse, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
promuove la consultazione dei comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati.
2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.
1. La Comunità Montana assicura la più ampia partecipazione dei cittadini all’amministrazione e al procedimento amministrativo, garantendo l’accesso alle informazioni in suo possesso.
2. A tal fine adotta, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n 267, e dalla legge 7 agosto, 1990, n. 241, e successive modificazioni, appositi regolamenti volti a realizzare i massimi livelli di trasparenza dell’attività amministrativa mediante la pubblicità degli atti, la semplificazione delle procedure, la individuazione delle unità organizzative e dei responsabili del procedimento, la trattazione delle pratiche secondo l’ordine cronologico ed entro termini prestabiliti, la predisposizione di criteri e norme di garanzia per l’assegnazione di lavori, forniture e servizi a trattativa privata.
3. La Comunità Montana assicura in particolare la più ampia pubblicità alle iniziative di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, all’assunzione di personale ed alla utilizzazione del patrimonio.
4. La concessione di contributi, sussidi, incentivi ed in generale l’erogazione di benefici di qualsiasi natura a singoli o enti, è disciplinata dal regolamento e disposta sulla base di programmi e di piani di ripartizione deliberati periodicamente.
1. Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana la Giunta destina un apposito spazio facilmente accessibile ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.
3. La Comunità Montana pubblica con cadenza mensile e diffonde, anche per via telematica, un apposito bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.
Titolo II
AUTONOMIA NORMATIVA
Capo I
STATUTO
Articolo 8
Carattere e contenuto
1. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge statale e regionale, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione della Comunità Montana e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione con gli altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone.
2. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali della Comunità Montana, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.
Articolo 9
Interpretazione
1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
2. E’ escluso il ricorso all’interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed é parimenti esclusa l’interpretazione autentica.
3. E’ ammesso il ricorso all’intenzione del normatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio della Comunità Montana.
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Articolo 10
Approvazione e modifiche
1. Lo statuto é deliberato dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione é ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto é approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
Articolo 11
Pubblicazione
1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto é pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio della Comunità Montana per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della regione e sull’albo pretorio della Comunità Montana, anche sull’albo pretorio dei comuni membri.
Capo II
REGOLAMENTI
Articolo 12
Caratteri e materie
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, la Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.
Articolo 13
Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche
1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l’esercizio della potestà regolamentare spetta al consiglio della Comunità Montana che la esercita su iniziativa della Giunta o di un terzo dei consiglieri in carica.
2. La delibera di approvazione del regolamento é adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. I regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l’adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l’esecutività della stessa.
4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
Articolo 14
Interpretazione
1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall’articolo 9 per l’interpretazione dello statuto.
Titolo III
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Sezione I
Articolazione degli organi
Articolo 15
Organi della Comunità Montana
1. Sono organi della Comunità Montana il Consiglio, il Presidente del Consiglio, la Giunta e il Presidente.
Sezione II
1. Il presidente del consiglio è eletto tra i consiglieri, con voto a scrutinio segreto.
Risulta eletto il consigliere che abbia ottenuto il voto favorevole almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora nessuno raggiunga tale maggioranza, si procede nella stessa seduta ad una nuova votazione e viene proclamato eletto chi abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora neppure nel secondo scrutinio si raggiunga la maggioranza prevista, si procede, in altra adunanza, da tenersi entro quindici giorni, ad una ulteriore votazione e risulta eletto chi abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui anche in questa votazione non venga raggiunta la maggioranza richiesta, risulta eletto il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
Con le stesse modalità si procede alla elezione del vicepresidente del consiglio.
1. Il presidente del consiglio:
rappresenta il consiglio Comunitario;
propone gli argomenti da trattare, convoca e fissa la data delle riunioni del consiglio, sentito il Presidente della Giunta, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, qual’ora non intenda far pronunciare sulle medesime il consiglio;
mantiene l’ordine nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari e può disporre l’allontanamento di chi arrechi disturbo. Può sospendere la seduta nei casi che ritenga più gravi;
sottoscrive il verbale delle deliberazioni insieme al segretario;
convoca e presiede la conferenza dei capi gruppi consiliari;
insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
da adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento;
intrattiene rapporti con il Comitato regionale di Controllo per questioni concernenti deliberazioni o materia di competenza del consiglio.
Esercita le altre funzioni previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio nonché dal regolamento sull’autonomia organizzativa e contabile del consiglio.
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento nonchè in caso di dimissioni, fino all’elezione del nuovo presidente.
Il consigliere anziano presiede esclusivamente le sedute consiliari in caso di assenza temporanea sia del Presidente sia del Vice Presidente.
Composizione, insediamento, durata in carica e rinnovo del consiglio
1. Il consiglio della Comunità Montana è composto da numero 18 consiglieri, dura in carica cinque anni decorrenti dalla data dell’insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili, sino all’insediamento del nuovo.
2. Il consiglio é costituito esclusivamente da amministratori dei comuni membri, eletti dai rispettivi consigli garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. Ogni comune é rappresentato da un numero di amministratori pari a tre, eletti a scrutinio segreto e col sistema del voto limitato espresso attraverso l’indicazione sulla scheda di un solo nominativo.
4. Ogni consiglio comunale provvede, entro e non oltre 30 giorni dal suo insediamento, alla nomina dei propri rappresentanti che restano in carica fino alla scadenza del consiglio della Comunità Montana.
4/bis Il presidente dell'organo rappresentativo della comunità montana, acquisita agli atti dell'ente al nomina dei rappresentanti eletti, provvede alla comunicazione agli stessi nella prima seduta utile del consiglio, entro 15 (quindici) giorni.
Il consigliere rieletto, che ricopre l'incarico di Presidente dell'organo esecutivo, di assessore o di Presidente dell'organo rappresentativo, in attesa di formale convalida della nomina, non è tenuto a rassegnare le dimissioni.
5. Entro il termine ultimo di scadenza della durata del consiglio della Comunità Montana, ciascun comune membro provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti con le modalità di cui al comma 3.
6. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dall’acquisizione agli atti della Comunità Montana dei provvedimenti di nomina dei rappresentanti di tutti i comuni membri.
7. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età che pone all’ordine del giorno la convalida degli eletti, la nomina del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e della Giunta.
8. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza é assunta dal consigliere che, nella graduatoria dell’anzianità determinata ai sensi del comma 7, occupa il posto immediatamente successivo.
9. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, fatti salvi i casi espressamente e diversamente disciplinati dalla legge, il comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri da esso nominati fino alla convalida dei successori a seguito dell’acquisizione agli atti della Comunità Montana del relativo provvedimento di nomina da parte del nuovo consiglio comunale.
Articolo 19
Nella prima seduta il consiglio della Comunità Montana, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69 del Decreto predetto.
Articolo 20
Attribuzioni e competenze del Consiglio.
1. Il consiglio è l’organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei comuni della Comunità Montana, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, é disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
3. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Con norme regolamentari la Comunità Montana fissa le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento del consiglio. Con il regolamento di cui al comma precedente il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
lo statuto dell’ente e delle aziende speciali e i regolamenti salva l’ipotesi di cui al successivo articolo 31, comma 3, sub b), i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi di esecuzione del piano, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe e variazioni ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie e gli altri atti di carattere programmatorio;
i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, le relazioni previsionali e programmatiche, i conti consuntivi;
lo schema tipo per la disciplina dell’esercizio in forma associata di funzioni comunali da parte della Comunità Montana;
le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e modificazione di forme associative;
l’assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari;
le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari ;
la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
5. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della Comunità Montana e dei singoli assessori.
6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere delegate né adottate in via d’urgenza da altri organi salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza.
7. Gli atti del consiglio devono contenere l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, le risorse occorrenti al perseguimento delle finalità, i peculiari elementi tecnico-amministrativi e le modalità di esecuzione della decisione consiliare.
8. Il consiglio esprime l’indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informatori dell’attività dell’ente. Ove il consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, l’attività degli organi dell’ente deve uniformarvisi.
Articolo 21
Diritti e doveri dei consiglieri.
1. I consiglieri della Comunità Montana entrano in carica all’atto della convalida.
2. Lo stato giuridico dei consiglieri della Comunità Montana è stabilito dalla legge.
3. Nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, il regolamento del consiglio disciplina le modalità per l’esercizio, da parte dei consiglieri, dei diritti e doveri fondamentali in ordine allo svolgimento del proprio mandato.
Articolo 22
Gruppi consiliari.
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno 2 consiglieri.
3. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto, costituito eccezionalmente anche da 1 (uno) solo consigliere
4. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, l’istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Articolo 23
Commissioni consiliari.
1. Il Consiglio, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie. Può costituire con analogo criterio, commissioni speciali, a carattere temporaneo, per specifiche questioni.
2. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione.
3. In ciascuna commissione deve essere garantita la partecipazione delle minoranze consiliari.
4. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, deve essere attribuita alle opposizioni.
5. Il regolamento del consiglio disciplina il numero, il funzionamento, le attribuzioni e la composizione delle commissioni consiliari nel rispetto del criterio di proporzionalità e dei principi di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Articolo 24
Nomina rappresentanti - Revoca
1. La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni che la legge riserva espressamente al Consiglio, é effettuata dal Consiglio medesimo sulla base di comprovata competenza e professionalità dei candidati, anche con riferimento al criterio di pari opportunità uomo - donna e nel rispetto dei diritti delle minoranze. Qualora la rappresentanza sia diretta espressione del Consiglio, la designazione tiene conto, in via generale, della consistenza di ciascun gruppo consiliare. Il regolamento ne disciplina criteri e procedure.
2. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare la nomina dei rappresentanti anzidetti per ripetute inadempienze degli obblighi assunti in rappresentanza della Comunità Montana, con particolare riguardo alla partecipazione alle attività dell’organo del quale sono componenti ed alla mancata periodica informazione alla Comunità Montana in ordine alle linee di indirizzo perseguite. La revoca può avvenire altresì, valutate le circostanze, a seguito di rinvio a giudizio per reati di grave allarme sociale tali da impedire l’esercizio del mandato fiduciario.
Articolo 25
Cessazione dalla carica di consigliere
della Comunità Montana
1. Fatti salvi i casi di morte, di impedimento permanente o di revoca da parte dei consigli comunali che li hanno nominati e quelli espressamente contemplati dalla legge, i singoli componenti del consiglio della Comunità Montana cessano dalla carica a seguito di dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale e mancato intervento a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere della Comunità Montana, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
3. La perdita della qualità di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere della Comunità Montana. La decadenza è pronunciata dal consiglio della Comunità nella prima seduta successiva alla conoscenza dell’avvenimento.
4. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio della Comunità Montana decorso il termine di dieci giorni dal ricevimento da parte dell’interessato della raccomandata contenente la proposta di decadenza, comunicata anche al sindaco del comune di appartenenza, avanzata dal presidente del Consiglio della Comunità Montana su iniziativa propria o su istanza di un quinto dei consiglieri della Comunità Montana. Entro il termine predetto, il consigliere nei confronti del quale è stata avanzata la proposta di decadenza, può presentare al presidente proprie giustificazioni o memorie scritte di cui verrà data lettura nella seduta consiliare nel cui ordine del giorno è stata posta in discussione la proposta di decadenza
5. Il consigliere nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza ai sensi del comma precedente, non può essere rieletto a consigliere della Comunità Montana per tutta la durata del consiglio che l’ha pronunciata.
Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica a norma del presente articolo, provvedono i consigli comunali interessati, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 18, nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione di decadenza. Restano comunque in carica sino alla comunicazione da parte dell’ente dei successori a seguito dell’acquisizione agli atti della Comunità Montana dei relativi provvedimenti di nomina.
Sezione III
Articolo 26
1. Il consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e comunque per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
2. Si riunisce in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta motivata un terzo dei consiglieri della Comunità Montana nel qual caso il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
Convocazioni, validità e pubblicità delle sedute
1. Le convocazioni del consiglio sono fatte dal Presidente del Consiglio, con le modalità previste nel regolamento del consiglio.
2. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. In seconda seduta, da convocarsi almeno 24 ore dopo la prima, è necessaria la presenza di almeno sei consiglieri.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui per legge e regolamento o con provvedimento motivato non sia altrimenti stabilito. Esse hanno luogo di norma nella sede della Comunità Montana, in apposita sala, salvo sia altrimenti stabilito dal provvedimento di convocazione, il Consiglio può svolgersi anche in uno dei Comuni aderenti.
5. Dell’avvenuta convocazione verrà dato pubblico preavviso mediante affissione nell’albo pretorio della Comunità Montana ed in quello di tutti i comuni membri.
Presidenza delle sedute
1. Il consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio della Comunità Montana. In sua assenza o giustificato impedimento, la presidenza spetta al vice presidente del Consiglio o al Consigliere più anziano di età e, in assenza di entrambi, al consigliere più anziano, che non sia componente dell’Organo Esecutivo.
2. Nella seduta in cui si procede all’elezione del presidente e fino ad elezione avvenuta, il consiglio é presieduto dal consigliere più anziano d’età che convoca, fino ad avvenuta elezione del presidente, anche le sedute successive alla prima.
3. Il presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno secondo le disposizioni regolamentari.
Articolo 29
1. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice e con voto palese espresso per alzata di mano salvo che la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedano espressamente maggioranze diverse o sistemi di votazione particolari.
2. Di ogni seduta consiliare è redatto apposito verbale a cura del segretario della Comunità Montana o da chi legittimamente lo sostituisce.
3. Il verbale, redatto in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Articolo 30
Composizione ed elezione
1. La Giunta della Comunità Montana è composta dal Presidente, dal vice Presidente e da n° 3 Assessori.
2. Il consiglio della Comunità montana elegge, con unica votazione, il presidente, il vice presidente e gli altri componenti della giunta nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente.
3. L’elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri.
Articolo 31
Durata in carica, decadenza, mozione
di sfiducia costruttiva
1. Il presidente, il vice presidente e i componenti della giunta restano in carica per tutta la durata del consiglio che li ha nominati e continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina dei successori.
2. Chi ha ricoperto per due mandati interi e consecutivi la carica di presidente, vice presidente e assessore della Comunità Montana non è, allo scadere del mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del presidente o della giunta della comunità montana non comporta le dimissioni degli stessi.
5. Il presidente, il vice presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
6. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell’intera giunta, deve contenere le proposte di nuove linee programmatiche, di un nuovo presidente, di un nuovo vice presidente e di una nuova giunta in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
7. La mozione di sfiducia, indirizzata al consiglio, è assunta al protocollo dell’ente nella medesima giornata di presentazione. Essa è ricevuta dal segretario della Comunità Montana e da questi comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio epr gli adempimenti di conseguenza.
8. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
9. Nel caso in cui vengano presentate due o più mozioni di sfiducia, esse vengono messe in discussione in base all’ordine cronologico di presentazione.
10. La seduta consiliare nella quale è posta in discussione la mozione di sfiducia è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
11. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto e la contestuale cessazione dalla carica di quello precedentemente eletto.
Articolo 32
Dimissioni, revoca e sostituzione dei
componenti della giunta
1. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del presidente o di oltre la metà dei componenti della giunta comporta la decadenza dell’intero organo. La giunta decaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino all’elezione del nuovo organo con le procedure di cui all’articolo 28 ed i termini per l’elezione decorrono dalla data del verificarsi dell’evento che ha causato la decadenza stessa.
2. Le dimissioni dalla carica del presidente, del vice presidente e degli assessori, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il vice presidente e i singoli assessori possono essere revocati quando ricorrano gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell’amministrazione. La revoca è proposta con atto scritto e motivato, dal presidente della Comunità Montana o da almeno sei consiglieri, è approvato dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Restano comunque in carica sino alla nomina dei successori a norma del successivo comma 5.
4. La perdita della carica di consigliere della Comunità Montana comporta la decadenza da membro della giunta. La decadenza è pronunciata dal consiglio nella medesima seduta nella quale è stata pronunciata la decadenza dalla carica di consigliere.
5. Alla sostituzione dei componenti della giunta revocati ovvero dimissionari o cessati per altra causa prevista dalla legge, provvede il consiglio su proposta del Presidente con voto segreto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età. Se dopo due votazioni fatte nella stessa seduta non si raggiunga la maggioranza assoluta, la sostituzione è fatta in altra seduta, sempre di prima convocazione, da tenersi entro quindici giorni dalla precedente, a maggioranza semplice.
6. I componenti della giunta cessati dalla carica a norma dei precedenti commi restano in carica sino alla nomina dei successori salvo i casi in cui la legge disponga diversamente
Competenze e attribuzioni della giunta
1. La Giunta collabora con il Presidente della Comunità Montana nel governo dell’ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente della Comunità Montana o degli organi di decentramento.
3. La giunta, in particolare:
collabora con il Presidente della Comunità Montana nell’attuazione degli indirizzi generali deliberati dal consiglio e svolge attività propositiva e impulso nei confronti dello stesso;
adotta i regolamenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
definisce gli obiettivi, le priorità, piani, programmi, e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
dirama agli uffici e ai servizi le direttive amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi e verifica il conseguimento dei risultati;
riferisce annualmente al consiglio presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell’ente, corredata da specifici consuntivi a cura dei singoli assessorati e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio stesso;
definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.
Riunioni della giunta.
1. La Giunta si riunisce, di norma, in seduta riservata nella sede della Comunità Montana. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di propria determinazione, per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per la collettività della Comunità Montana o di una zona sovracomunale. In tal caso la Giunta può riunirsi nella sede di un comune o di altro ente interessato agli argomenti da trattare.
2. La Giunta é convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
4. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
Del Presidente
Articolo 35
Attribuzioni e competenze
1. Il Presidente della Comunità Montana, salvo quanto previsto dall’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
é responsabile dell’amministrazione della Comunità Montana;
ha la rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio previa autorizzazione della Giunta, e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo le opportune direttive alla giunta, al segretario ed agli uffici per assicurare l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione;
sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali provinciali e comunali delegate alla Comunità Montana;
nomina, in conformità ai contratti collettivi di lavoro vigenti, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e, con le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo statuto, quelli di collaborazione esterna;
propone gli indirizzi generali dell’azione politica e amministrativa dell’ente; a tale scopo promuove e coordina l’attività dei membri della giunta;
sovrintende all’esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dalla giunta e dal consiglio di cui assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo;
popone al consiglio la sostituzione motivata del Vice Presidente o di singoli assessori;
sovrintende all’esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dalla giunta e dal consiglio;
promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera area della Comunità Montana;
sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
2. Il Presidente della Comunità Montana esercita altresì ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Articolo 36
Il vice presidente.
1. Il vice Presidente della Comunità Montana coadiuva il presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo 15 , comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
Deleghe ai membri della giunta.
1. Il Presidente può conferire specifiche deleghe ai membri della Giunta nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza
2. Ai membri della giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell’atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del presidente.
3. Le deleghe sono conferite per materie organiche e per interi settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Comunità Montana. A ciascun membro della giunta possono essere delegate solo funzioni afferenti a settori o servizi integralmente considerati. In aggiunta alle deleghe per settori, il presidente può attribuire a singoli membri della giunta ed a consiglieri incarichi relativi a singoli progetti o programmi o atti di pianificazione comprensoriali.
Sezione VI
agli amministratori della Comunità Montana.
Norma di rinvio
In materia di aspettative, permessi, indennità di carica e/o di presenza, indennità di missione e rimborsi di spese si applicano al Presedente del Consiglio, al Presidente della Giunta, al vice Presidente del consiglio, agli assessori e ai consiglieri della Comunità Montana le disposizioni del Capo IV del Titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Capo I I
UFFICI E PERSONALE
Articolo 39
Disciplina applicabile agli uffici e al personale della Comunità Montana
1. All’ordinamento degli uffici e del personale della Comunità Montana, ivi compresa la dirigenza, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle contenute al Capo I del Titolo IV del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelle contenute nel presente statuto.
Articolo 40
1. La Comunità Montana informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
creazione in collaborazione coi comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l’utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi, e dell’approvigionamento delle risorse;
organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all’esterno mediante formule appropriate;
superamento del sistema gerarchico funzionale mediante l’organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l’introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
2.Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:
le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
la dotazione organica e le modalità di accesso agli impieghi;
il segretario;
la dirigenza;
i responsabili dei servizi;
le procedure per l’adozione delle determinazioni;
i casi di incompatibilità;
gli organi collegiali;
gli ulteriori aspetti concernenti l’organizzazione e il funzionamento degli uffici.
Articolo 41
Rapporti tra organi politici e dirigenza
1. Gli organi politici della Comunità Montana, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza della Comunità Montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.
Ufficio promozione e organizzazione dell’esercizio associato di funzioni
1. Al fine di promuovere e organizzare l’esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con il contributo e la collaborazione dei comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l’attuazione, attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.
1. La Comunità Montana, si avvale di un segretario di ruolo di uno dei comuni della Regione Lazio.
2. Il segretario, nel rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle direttive impartitegli dal Presidente:
svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne dirige l’attività di assistenza e verbalizzazione;
cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana é parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse della stessa;
4. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, la giunta nomina, tra i funzionari dell’ente di qualifica adeguata, un vice segretario con le procedure previste dal regolamento di organizzazione.
Articolo 44
Responsabili dei servizi
1. Ciascun servizio, individuato dal regolamento, é affidato dal presidente a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2. Il presidente provvede all’individuazione dei responsabili dei servizi tenuto conto delle linee generali di indirizzo e di organizzazione espresso dal consiglio rappresentativo e tenuto conto delle disposizioni del regolamento interno di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Articolo 45
1. Il Presidente della Comunità Montana, previa delibera della Giunta,compatibilmente con le esigenze di bilancio, può conferire, anche al di fuori della dotazione organica e in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente all’interno dell’Ente, secondo i termini e nei limiti di cui all’art. 110 del Decreto Legislativo 267/2000.
1. Gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.
2. Gli atti amministrativi del presidente e dei dirigenti sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.
3. Alle deliberazioni della Comunità Montana si applicano le norme contenute nel Capo I del Titolo VI Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la precisazione che per il quorum di cui all’articolo 127 si fa riferimento al comune con popolazione pari alla popolazione montana della Comunità Montana.
4. Ai decreti presidenziali e alle determinazioni dirigenziali si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all’articolo 49 e all’articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali, sono, su base annua, numerate secondo l’ordine cronologico.
Articolo 47
Il revisore dei conti
1. Il Consiglio della Comunità Montana elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti, un revisore dei conti scelto tra le categorie indicate dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo inadempienza all’incarico ricevuto.
3. L’esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore della Comunità Montana, è altresì incompatibile se riveste il ruolo di amministratore in uno dei comuni membri.
4. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza dall’Ufficio di Revisore.
5. La revoca della nomina è deliberata dal consiglio dopo la formale contestazione, da parte del presidente, degli addebiti all’interessato, il quale potrà far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal consiglio, all’atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti con decreti ministeriali.
7. Il revisore dei conti, in conformità alla legge, allo statuto ed al regolamento di contabilità:
collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo;
esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione dell’ente e delle istituzioni dipendenti in piena autonomia e con la diligenza del mandatario;
ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti necessari alla funzione di controllo e di vigilanza ed ai relativi uffici; risponde della verità delle loro attestazioni.;
ha diritto di assistere alle sedute del consiglio e degli altri organi della Comunità Montana e delle istituzioni dipendenti;
verifica l’avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell‘ente, la regolarità delle scritture contabili e degli atti gestionali;
qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio;
quando lo ritenga necessario, trasmette al consiglio una relazione contenente rilievi e proposte utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Tale relazione sarà, comunque, redatta ed allegata al rendiconto di gestione e del conto consuntivo rimesso per l’esame del consiglio.
8. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di funzionamento dell’Ufficio del Revisore e l’esercizio delle funzioni.
Titolo IV
STRUMENTI E RISORSE PER LA
REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell’articolo 5, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.
2. Tale modalità esplicativa dell’azione della comunità montana è mirata a:
consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea:
armonizzare l’azione della comunità montana con quella della regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
rendere flessibile l’uso delle risorse e strutture organizzative.
3. In particolare:
la cooperazione coi comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.
Articolo 49
Documenti programmatici
1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell’ordinamento contabile la Comunità Montana adotta avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:
il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
il piano dei servizi dei comuni membri da gestire in forma associata;
il programma annuale operativo di attuazione.
1. La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dall’articolo 30 della della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni, tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della comunità montana:
serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera;
costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;
si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.
Articolo 51
1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall’art. 7 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell’ambiente, la gestione dei servizi con particolare riferimento a quelli dei comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.
Articolo 52
Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata
1. Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata.
2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei comuni membri per valutare l’idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all’ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.
3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto coi comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.
4. Il piano contiene l’assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 53
Programmi annuali operativi di attuazione
1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell’esercizio.
Capo II
SERVIZI PUBBLICI
E FORME ASSOCIATIVE
1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.
2. Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle forme e secondo le modalità previste nel Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nell’articolo 36 della Legge Regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici, ivi compreso l’ente parco, per l’esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti nel Capo V del Titolo I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 56
Adesione all’UNCEM e all’ANCI ed ad altre associazioni di enti locali
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 270, 271 e 272 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Comunità Montana aderisce all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, all’ANCI (Associazioni Nazionale Comuni di Italia) e può deliberare l’adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.
Capo III
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Articolo 57
1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell’ordinamento della finanza locale approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Parte seconda, che si applica anche alle comunità montane.
2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alla Comunità Montana per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
3. Ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la finanza della Comunità Montana è costituita da:
trasferimenti correnti dallo stato e dalla regione;
quote annuali associative dei comuni che fanno parte della Comunità Montana, calcolate sulla base del rendiconto dei singoli comuni riferito all’anno precedente a quello di esercizio e secondo parametri e modalità stabiliti nel regolamento di contabilità che dovrà seguire la stessa procedura di approvazione dello statuto;
tasse e diritti per servizi pubblici;
trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
trasferimenti dalla regione, dalla provincia e dai comuni per l’esercizio di funzioni attribuite o delegate;
altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
ricorso al credito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
altre entrate.
4.Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani costituiscono nel loro insieme il fondo regionale della montagna disciplinato dall’articolo 58 della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
Il tesoriere
1. La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce un proprio servizio di tesoreria.
2. Il tesoriere della Comunità Montana è nominato dal consiglio secondo le procedure previste nel regolamento di contabilità.
Controllo di gestione.
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all’ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei a misurare periodicamente:
la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati ;
il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta ;
l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
Titolo IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI
INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI
Diritti
La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela dei cittadino utente nei confronti dell’amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all’informazione, diritto all’uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.
Articolo 61
1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull’indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.
2. La Comunità Montana istituisce, a termini dell’articolo 24 della legge sulla montagna 31 gennaio 1994, n. 97, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio dì partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.
Articolo 62
Diritto di uguaglianza e imparzialità
1. L’accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.
Articolo 63
1. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.
2. È altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.
Istanze, petizioni, proposte.
1. Al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte.
2. Le istanze, petizioni e proposte, redatte in carta semplice ed indirizzate al presidente della Comunità Montana, devono contenere l’indicazione dell’interesse collettivo da tutelare, la firma dei proponenti, il domicilio della persona o delle persone autorizzate al ricevimento delle comunicazioni relative.
3. Il presidente della Comunità Montana esamina le istanze, petizioni e proposte nei venti giorni successivi al ricevimento. Qualora ritenga che l’interesse da tutelare non rientri nelle competenze della Comunità Montana, ne dispone l’archiviazione dandone comunicazione scritta alla persona o alle persone autorizzate entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto. Qualora ritenga che l’interesse collettivo da tutelare rientri nelle competenze della Comunità Montana, sottopone le istanze, petizioni o proposte all’esame del consiglio o della giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima seduta utile. Delle decisioni del consiglio o della giunta, da adottarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, deve essere data comunicazione alla persona o alle persone autorizzate entro trenta giorni dall’adozione.
Consultazione popolare.
1. Su materie di esclusiva competenza della Comunità Montana o a questa delegate dalla regione, dalla provincia e dai comuni, il consiglio della Comunità Montana, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può indire apposite consultazioni della popolazione interessata.
2. Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori della popolazione o a tutta la popolazione montana e si avvalgono dei seguenti strumenti attuativi :
questionari;
indagini per campione;
assemblee pubbliche;
coinvolgimento di rappresentanti designati in commissioni consiliari.
3. Della indizione di consultazioni viene dato adeguato pubblico preavviso con l’affissione di manifesti in tutti i comuni del comprensorio montano.
4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Articolo 66
1. Presso la Comunità Montana può essere istituito, d’intesa con i comuni che ne fanno parte, il difensore civico di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267.
2. Il difensore civico è garante della imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa comunale e della Comunità Montana. Segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini.
3. Il difensore civico è scelto tra persone che abbiano adeguata preparazione ed esperienza e diano garanzia di indipendenza, probità e competenza ed è eletto dal consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e resta in carica tre anni. Può essere confermato una sola volta e non può svolgere altra attività pubblica o privata.
4. L’Ufficio del difensore civico si avvale di personale dipendente della Comunità Montana.
5. Quando il difensore civico accerti atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell’Ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l’indicazione della violazione riscontrata;
in caso di gravi e persistenti inadempienze, segnala il caso agli organi competenti della Comunità Montana o del comune perché assumano i conseguenti provvedimenti;
riferisce annualmente al consiglio della Comunità sui risultati della propria attività. Copia della relazione annuale è trasmessa dalla Comunità Montana ai sindaci dei comuni che ne fanno parte.
6. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d’ufficio, se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.
7. Il regolamento determina le modalità di presentazione della candidatura, i requisiti soggettivi per la nomina e le relative incompatibilità, le cause di cessazione della carica, le prerogative, le strutture a disposizione e la loro articolazione, i rapporti con gli organi e gli uffici dell‘Amministrazione.
8. Il Difensore civico svolge altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista dall’articolo 127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
NORME TRANSITORIE FINALI
Articolo 67
Entrata in vigore dello statuto
1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nell’albo pretorio della Comunità Montana.
2. Sino alla entrata in vigore dello statuto continuano ad applicarsi le norme dello statuto preesistente purché compatibili con le disposizioni di legge statali e regionali emanate successivamente alla sua approvazione.
Regolamenti di attuazione dello Statuto
1. Il consiglio della Comunità Montana approva, entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto, i regolamenti in esso previsti salvo che la legge non disponga termini diversi. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo statuto.
Articolo 69
Verifica dello Statuto
1. Entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto, il consiglio della Comunità Montana procede alla verifica della sua attuazione, promuovendo anche consultazioni con i comuni della Comunità Montana.
COMUNI | Sup. Comunale | Sup. Montana | Sup.Mont./ Sup.Comune | Abitanti Comune | Abitanti Montani | Com. Mont. Mont. Com. |
CAMPODIMELE | 3.824 | 3.824 | 1 1 | 781 | 781 | 1 1 |
FONDI | 14.226 | 4.350 | 3.270– 0,305 | 33.258 | 4.988 | 6.667- 0,149 |
LENOLA | 4.570 | 4.570 | 1 1 | 4.174 | 4.174 | 1 1 |
MONTE SAN BIAGIO | 6.643 | 6.643 | 1 1 | 6.175 | 6.175 | 1 1 |
SPERLONGA | 1.800 | 737 | 2.442-0,409 | 3.417 | 870 | 3.927- 0,254 |
TERRACINA | 13.703 | 3.540 | 3.870-0,259 | 38.662 | 5.799 | 6.667- 0,149 |
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